Siglato accordo di rinnovo del CIPL Edilizia Pavia

Siglato tra l’ANCE della Provincia di Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Lomellina, la CNA di Pavia, la CLAAI Voghera, la CLAAI Pavia, la CASA, l’Associazione Varzese Artigiani e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo considerando le vigenti dispozioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Con il suddetto accordo le Parti firmatarie hanno preso atto che con decorrenza 1° gennaio 2022 non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:
– dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
– entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
– entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.
Sono previsti 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
– Persone non vaccinate
– persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino).
– lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, (che hanno il Green pass valido, se asintomatici possono effettuare una quarantena di soli 5 giorni, che terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo).
Considerato inoltre che dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori che hanno avuto contatti con soggetti positivi ai Covid-19 e che devono effettuare la quarantena, non è previsto il riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS, in quanto non è infatti stata prorogata l’operatività dell’art. 26 co. 1 del DL 18/2020, o Decreto Cura Italia, che equipara i giorni di quarantena a quelli di malattia, e permette al lavoratone di ricevere un’indennità economica dall’INPS.
Le Parti, per supportare i lavoratori e le imprese dei settore che potrebbero essere interessate da eventuali quarantene da covid intendono mettere a disposizione una prestazione straordinaria dedicata che possa garantire sostegno al reddito al lavoratore e un’indennità alle imprese e pertanto, limitatamente al periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, convengono e stipulano di destinare la somma di € 50.000 accantonata presso la Cassa edile al “Fondo Rischi” al fine di garantire un’idonea prestazione ai lavoratori ed un intervento di sostegno per imprese a seguito di eventuali quarantene dovute a contatti del personale operaio con persone positive ai sensi della normativa vigente.
L’intesa ha previsto, esclusivamente per il periodo da gennaio a marzo 2022 e fino a capienza delle risorse stanziate, un indennizzo giornaliero di € 41,00 (lordi) per il lavoratore inquadrato con la qualifica ‘‘operaio” per un numero massimo di 5 giorni di assenza dovuta a quarantena. Allo stesso modo anche l’impresa, alle cui dipendenze risulta essere in forza il lavoratore, riceverà un indennizzo di pari importo.

Erasmus+: imponibili le borse di studio integrative

Le somme corrisposte dall’Università con fondi propri e ad integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, in quanto accessorie, non beneficiano del regime di esenzione fiscale; pertanto, sono rilevano ai fini IRPEF per il beneficiario e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (Agenzia delle Entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 171).

Sotto il profilo fiscale, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 50, co. 1 del TUIR).
In deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, quelle corrisposte agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’ambito del programma “Erasmus +” per la mobilità internazionale, sono esenti da IRPEF in capo al percettore e sono escluse dalla base imponibile IRAP del soggetto erogante.
Un diverso regime fiscale si applica, invece, alle eventuali somme aggiuntive corrisposte ai borsisti Erasmus+ dal singolo Ateneo, con propri fondi, per:
– compensare la riduzione dei finanziamenti europei relativamente all’anno accademico in corso 2021/2022, al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori della borsa di studio;
– coprire la differenza tra le borse 2020/2021 degli studenti che hanno posticipato la partecipazione a causa della pandemia, e le borse 2021/2022 per le quali è stata disposto un incremento, al fine evitare disparità di trattamento sull’importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, garantendo lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento.
In particolare, tali somme aggiuntive, non possono beneficiare dell’esenzione da IRPEF prevista per le somme aggiuntive corrisposte dalle università per le borse studio “Socrates”. Ciò in quanto, la disposizione esentativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio ” Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma ” Socrates”. Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Accordo Edili Pavia – Conflitto in Ucraina: sostegno a imprese e lavoratori

Firmato il 7/3/2022, tra ANCE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Lomellina, CNA Pavia, Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo – CLAAI Voghera, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia – CLAAI Pavia, CASA, Associazione Varzese Artigiani, e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL, l’accordo che prevede misure a sostegno di Imprese e Lavoratori in relazione al conflitto in atto in Ucraina

Le Parti firmatarie dell’accordo territoriale in oggetto,
in considerazione del conflitto militare presente in Ucraina che sta portando in Italia migliaia di profughi che si allontanano dai luoghi di guerra e preso atto che gli operai ucraini iscritti in Cassa edile risultano essere n. 40 e che gli stessi, a seguito delle decisioni del Governo ucraino, potrebbero essere richiamati nel paese d’origine per supportare l’azione militare,
per supportare i Lavoratori e le Imprese del settore, hanno convenuto di istituire:

– una nuova forma di sostegno mensile ad Imprese e Lavoratori atta a sostenere coloro i quali si rendano disponibili ad accogliere profughi in fuga dai luoghi del conflitto militare in atto in Ucraina;

– un sussidio mensile per le famiglie dei lavoratori operai che sono stati richiamati alle armi e che pertanto sono costretti a lasciare, temporaneamente, il posto di lavoro.

Per sostenere finanziariamente i suddetti contributi verranno utilizzate le risorse non usufruite del “Fondo rischi” e destinate inizialmente all’intervento di sostegno “quarantena Covid”, fino a raggiungimento dell’importo complessivo massimo, tra le due prestazioni, di € 50.000,00.
Fermo restando i requisiti previsti per le prestazioni della Cassa edile, verranno erogati per le Imprese e per i Lavoratori che accolgono profughi i seguenti importi:

– € 100,00/mese
– € 150,00/mese in caso di presenza di minori

Con riferimento invece al sussidio economico per le famiglie dei lavoratori richiamati nel paese di origine i contributi saranno i seguenti:

– € 250,00/mese nel caso di sola moglie a carico
– € 500,00/mese per la presenza di moglie e figli minorenni a carico.

Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica

Al fine di stabilire in quale misura l’imposta di bollo vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche. (Agenzia delle entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 170)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria si rappresenta di rilasciare a chi ne faccia richiesta “copie conformi di documenti che sono stati depositati nel fascicolo in originale o in copia conforme all’originale” e si riferisce che detti documenti, qualora rilasciati in modalità cartacea, sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo “come previsto alla tariffa articolo 4 n.1 allegato A del DPR n. 642/1972″ e l’imposta ” viene riscossa (…) in modalità virtuale”.
Con l’avvento della digitalizzazione dei processi e dei fascicoli è stato introdotto il fascicolo digitale in sostituzione di quello cartaceo che è costituito da documenti che possono essere formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall’articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Con riferimento alla richiesta di copie di documenti contenuti in detto fascicolo, l’Ente riferisce che, per evitare affollamenti agli sportelli, gli stessi debbano essere richiesti “via PEC o mail previo pagamento delle imposte e dei diritti tramite Pago PA” e vengono trasmessi sempre via PEC o per e-mail in formato pdf al richiedente.
Ciò posto, con riferimento al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail, l’interpellante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare alle stesse con riferimento all’imposta di bollo.
Al riguardo, il Fisco,in generale, ritiene che l’imposta di bollo sia ” dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1- quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, ” se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Pertanto, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, si osserva che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

Nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile per il CCNL Pelli e ombrelli

  Pubblicata, da Assopellettieri , la Circolare con i nuovi valori decorrenti da aprile 2022 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni

In applicazione del vigente CCNL, spettano i seguenti mnimi retributivi.
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° novembre 2021 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.

PELLETTERIA

 

Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4s 27,05 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €

Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.110,63 € 2.142,31 €
5 1.909,91 € 1.938,83 €
4s 1.789,78 € 1.816,83 €
4 1.749,25 € 1.775,62 €
3 1.673,70 € 1.698,70 €
2 1.589,05 € 1.612,68 €
1 1.244,59 € 1.258,80 €

OMBRELLI

Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €

Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.057,30 € 2.088,98 €
5 1.843,67 € 1.872,59 €
4 1.712,66 € 1.739,03 €
3 1.627,86 € 1.652,86 €
2 1.545,11 € 1.568,74 €
1 1.218,04 € 1.232,25 €