Risarcimento del danno e disciplina CFC

Il principio di diritto n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate si concentra sulla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC).

La normativa in materia di CFC è regolata dall’articolo 167 del TUIR, il quale è stato modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD) e, più recentemente, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale).
La finalità principale della normativa CFC è quella di prevenire che soggetti residenti in Italia, con società controllate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, possano attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva trasferendo ingenti utili dalla società controllante (soggetta ad alta fiscalità) alle società controllate (soggette a tassazione ridotta).

A tal fine, la disciplina CFC prevede un meccanismo di imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di un’effettiva distribuzione di utili, qualora quest’ultimo sia assoggettato a tassazione privilegiata.

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia n. 18/E/2021, i regimi CFC, inizialmente concepiti con una finalità anti-differimento dell’imposizione (”anti­deferral”), hanno assunto una connotazione più marcatamente “antiabuso”. 

 

L’operatività della normativa CFC, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  • controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia;
  • assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo;
  • realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi.

In merito all’ultima condizione, l’Agenzia ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

 

L’articolo 167 elenca specificamente le categorie di proventi che costituiscono passive income ai fini CFC:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

In particolare, l’Agenzia osserva che un risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera era stata costituita e per il sostenimento inutile di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento italiano dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Di conseguenza, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, di passive income elencati dall’articolo 167, comma 4, lettera b) del TUIR.

CIRL Autotrasporto Merci Lombardia: previsti aumenti fino a 800,00 euro

Previste modifiche agli straordinari e all’indennità di trasferta

Il 28 febbraio 2025 Confartigianato Trasporti Lombardia, Cna-Fita Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Filt-Cgil Lombardia, Fit-Cisl Lombardia, Uiltrasporti Lombardia hanno sottoscritto un accordo per il personale viaggiante con sede in Lombardia. Per detti lavoratori la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è di 47 ore. L’orario di lavoro è distribuito fino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane.
Dal punto di vista economico l’intesa ha aggiornato alcuni istituti, dal lavoro straordinario all’indennità di trasferta. Stabilita la corresponsione di un trattamento economico di discontinuità, relativo ai “tempi morti” nei quali l’autista, ad esempio, deve attendere anche ore fermo alla dogana o per il disbrigo delle pratiche portuali. Previsto inoltre un aumento reale nella busta paga degli autisti in un range lordo dai 300,00 agli 800,00 euro mensili.

“Investimenti sostenibili 4.0”: dal 20 maggio 2025 le domande 

Definite le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle istanze (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 aprile 2025).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica di aver definito, con apposito provvedimento direttoriale, le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 4.0”. La misura ha l’obiettivo di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, aprirà i battenti il 20 maggio 2025.

L’iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi:

– a partire dalle ore 10 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, potranno precompilare le domande accedendo alla piattaforma di Invitalia;
– in questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda“, che permetterà l’invio della richiesta, a partire dalle ore 10 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia.

Il provvedimento, con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 euro, è finanziato dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e fa seguito al decreto del MIMIT del 22 novembre 2024.

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate in via prioritaria alle iniziative che contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dall’Unione europea e a quelle volte a supportare la transizione dell’impresa verso un modello di economia circolare, sostenibile e di efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti. Queste includono: soluzioni di advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things, Industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, Intelligenza Artificiale, e blockchain, in linea con il Piano Transizione 4.0.

Le spese ammissibili, non inferiori a 750.000 euro, dovranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni, ferma restando la copertura complessiva delle spese ammissibili pari al 75%, saranno erogate sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, con una prevalenza del finanziamento agevolato (40% delle spese) rispetto al contributo in conto impianti (35% delle spese), senza distinzioni in base alla dimensione dell’impresa.

 

CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025

L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari

Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.

Livelli EVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super 69,42
6° livello – 1.a categoria 60,74
5° livello – 2.a categoria 50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello 46,88
3° livello – 3.a categoria 43,84
2° livello – 4.a categoria 38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego 33,86
Livelli EVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello 0,27
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,20
Guardiani 0,18
Guardiani con alloggio 0,16

Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.