Fondo Fasie: disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024

Dal 2025 le certificazioni sono scaricabili solo dal sito e tramite l’accesso all’Area riservata

Il Fondo assistenza sanitaria integrativa energia ha informato i prosecutori volontari che sono disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024. Per poter scaricare il certificato serve entrare all’interno della propria Area riservata e cliccare sulla voce “documenti”. L’accesso è possibile mediante l’inserimento delle proprie credenziali, vale a dire codice fiscale e password. Mentre, per chi ancora non ha ancora effettuato la registrazione occorre seguire gli step indicati nella schermata di accesso. 
Si precisa, inoltre, che dal 2025 il certificato è scaricabile solo tramite l’Area riservata, dal sito del fondo Fasie; con l’App, invece, non è possibile acquisire la documentazione. 

CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025

L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari

Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.

Livelli EVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super 69,42
6° livello – 1.a categoria 60,74
5° livello – 2.a categoria 50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello 46,88
3° livello – 3.a categoria 43,84
2° livello – 4.a categoria 38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego 33,86
Livelli EVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello 0,27
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,20
Guardiani 0,18
Guardiani con alloggio 0,16

CCNL Informatica Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed una tantum per i dipendenti dei settori comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa

Il giorno 8 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa. Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 
Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato, individuando ulteriori ipotesi per cui il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
d) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
e) incremento di volumi produttivi;
f) partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
g) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
h) realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
i) potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo non decorre la retribuzione e I’anzianità in riferimento ad ogni istituito.
Dal punto di vista retributivo sono stati stabiliti incrementi retributivi con decorrenza:
1° gennaio 2025;
1° gennaio 2026;
1° gennaio 2027
A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025 è corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2025 una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi a titolo di Una Tantum. Detto importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In caso di lavoro part-time l’importo Una Tantum viene riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. 
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo di 258,00 euro a titolo di flex benefits è elevato a 300,00 euro. A partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti detto importo da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo di 258,00 euro devono procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025. 

CIPL Edilizia Industria Brindisi: c’è il rinnovo

Previste clausole migliorative come aumenti sull’indennità di mensa, l’indennità di trasporto e d un’indennità di vacanza contrattuale pari a 120,00 euro

Il 25 marzo è stato sottoscritto da Ance Brindisi e  Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per il rinnovo del CIPL dell’industria edile della provincia di Brindisi.
Innanzitutto, viene confermato l’ E.V.R. pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del verbale.
E’ previsto, inoltre, un aumento dell‘indennità di mensa da 0,46 euro/l’ora a 0,50 euro/l’ora, oltre all’aumento dell‘indennità di trasporto pari a 5,00 euro netti.
Stabiliti, inoltre  per i lavoratori iscritti e che abbiano maturato almeno 400 ore:
– un contributo nascita pari a 300,00 euro;
– l’erogazione di una borsa di studio in caso di laurea con 100/110, scuola media superiore con 80/100 e scuola  media inferiore con media di 8/9.
 A livello economico è prevista l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per i lavoratori assunti dal 1° febbraio 2024 pari a 120,00 euro lordi.

Bonus psicologo: scorrimento graduatorie per l’anno 2024

Dal 15 aprile 2025 si avranno 270 giorni per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia (INPS, messaggio 9 aprile 2025, n. 1217).

Dopo il messaggio n. 811/2025, l’INPS torna sull’argomento Bonus psicologo e informa che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la citata Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.

Lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024 (allegato n. 1 al messaggio in commento) e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo.

Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare INPS n. 34/2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.

Il contributo

Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e viene erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.