CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: nuovi minimi da aprile

Previsto l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA

Il 14 aprile è stato sottoscritto da Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali che prevede l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA, pari all’1,1%, comunicato dall’ISTAT.
Viene, inoltre, specificato che gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2025 vengono erogati con la retribuzione di aprile.

Categoria Parametro Aumenti Minimi
AD3 210 34,73 3.146,85
AD2 195 32,68 2.961,97
AD1 180 30,68 2.780,45
AC4 165 28,67 2.598,93
AC3 155 26,67 2.421,39
AC2 155 26,67 2.421,39
AC1 142 24,94 2.264,10
AS3 155 26,71 2.421,47
AS2 140 24,68 2.239,90
AS1 134 23,84 2.163,03
AE3 126,50 22,84 2.072,28
AE2 119 21,80 1.978,44
AE1 100 19,26 1.746,00

 

CCNL Pesca Costiera (imbarcati) : avviata la trattativa di rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale che interessa gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 17 aprile 2025, presentando la piattaforma sindacale, si è aperta la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore 2025-2028
A parere delle sigle sindacali Fai Flai e Uila Pesca, tale negoziato si svolge in un contesto difficile per il comparto, a causa della politica europea che impone la riduzione del numero di giornate lavorative disponibili senza garantire tutele nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. 
Attraverso questo rinnovo, le OO.SS. mirano a:
– rafforzare la bilateralità e lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
– introdurre nuove misure di welfare;
– favorire il ricambio generazionale e migliorare i livelli retributivi.
In particolare, richiedono un aumento del minimo monetario garantito pari al 10% per il quadriennio 2025-2028. 

CIRL Alimentari Artigianato Abruzzo: sottoscritto il primo contratto

Tra le novità riconosciuto l’elemento economico regionale

Nei giorno scorsi è stato firmato dalle confederazioni regionali di Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil il contratto integrativo regionale Alimentari e Panificazione artigianale, che riguarda circa 3mila lavoratori delle aziende artigiane operanti in Abruzzo del settore Alimentare; delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare; delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione.
A livello economico, è prevista l’erogazione di un importo mensile dell’elemento economico regionale (EER), da calcolare sui minimi retributivi contrattuali comprensivi di contingenza, così suddivisi:
– 2% a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 2,30% per il 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– 2,50% per il 2027 a decorrere dal 1° gennaio 2027.
A livello normativo, viene data particolare attenzione alla formazione professionale, alla prevenzione, sicurezza nell’ambiente di lavoro ed alla lotta sulla violenza, molestie e discriminazioni di genere.

Intermittenti: precisazioni sul computo e la trasmissione delle denunce

Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità (INPS, messaggio 18 aprile 2025, n. 1322).

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti. In effetti, dal 2001, l’Istituto ha attivato nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

In particolare, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (articolo 18, D.Lgs. n. 81/2015). Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Dato che l’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Per quel che riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per tali soggetti deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.