CCNL Forze armate: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il contratto di rinnovo

Previsti aumenti stipendiali e il riconoscimento la nuova indennità per i servii notturni, armati e non

Il 18 aprile 2025 è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale, l’accordo sindacale definitivo per il rinnovo del contratto 2022-2024, che interessa il personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile, ordinamento militare e delle Forze Armate. 
Pertanto, sono operative tutte le novità presenti nel testo rinnovato:
– estensione della licenza straordinaria per congedo parentale per i figli fino ai 12 anni;
– il riconoscimento della nuova indennità per i servizi notturni, armati e non;
– incrementi retributivi ed il pagamento degli arretrati. 
In particolare, il pagamento degli arretrati relativi al periodo 2024 ed ai primi mesi del 2025, dovrebbe avvenire con un cedolino straordinario nel mese di maggio, successivo all’emissione dello stipendio ordinario. Seppur le date ipotizzate sono il 26 o 27 maggio, nulla è ancora certo, dipendendo il tutto da come procederanno i lavori. 
Inoltre, si ricorda  che gli importi degli arretrati saranno decurtati delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale (pari allo 0,5% dello stipendio) e di anticipo sul rinnovo contrattuale (pari al 3,35%).
Invero, l’adeguamento delle tabelle stipendiali non potrà essere inserito nel cedolino di maggio per ragioni tecniche. L’aggiornamento entrerà quindi in vigore a partire dal mese di giugno

Editoria: il recupero del TFR maturato

Fornite le istruzioni per i datori di lavoro e le imprese del settore coinvolte in trattamenti di CIGS con contratto di solidarietà (INPS, messaggio 22 aprile 2025, n. 1348).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per il recupero, tramite conguaglio, delle quote di TFR maturato per i datori di lavoro e le imprese del settore dell’editoria coinvolte in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà.

Nel dettaglio, per i datori di lavoro e in particolare per le imprese del settore dell’editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in trattamenti di CIGS con contratto di solidarietà, il recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro può essere effettuato solo dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti).

Tale termine inizia con la fine del periodo di fruizione della CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso; dal momento che la norma non prevede un termine di decadenza, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.

Per procedere, il datore di lavoro deve utilizzare il codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS e il recupero avviene tramite conguaglio contabile, rispettando le istruzioni fornite dall’INPS. Gli importi esposti saranno oggetto di puntuali controlli di coerenza da parte dell’Istituto.

CIPL Commercio Confcommercio Genova: siglato accordo in materia di lavoro a termine

Le aziende potranno beneficiare delle disposizioni previste dall’accordo per le assunzioni effettuate dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025

Il giorno 16 aprile 2025 si sono incontrati Confcommercio Genova, Fisascat-Cisl della Provincia di Genova e Uiltucs-Liguria hanno siglato un’intesa in materia di lavoro a termine. Il punto di partenza di questa intesa risiede nelle previsioni del Decreto Dignità, il quale, pur reintroducendo le causali per la stipula di contratti a termine, ha mantenuto inalterate le deroghe previste dal D.Lgs. n. 81/2015 per le attività stagionali, sia per quanto concerne la successione dei contratti che per le limitazioni quantitative. In questo contesto normativo, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ha introdotto l’articolo “Contratto a tempo determinato in località Turistiche”, demandando alla contrattazione territoriale l’individuazione precisa di queste località e la conseguente applicazione delle deroghe previste.
Le organizzazioni sindacali e datoriali genovesi hanno preso atto di come l’economia del territorio, non limitandosi alla sola Riviera, presenti una marcata stagionalità che impatta significativamente sui livelli occupazionali. Le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con sede o unità locale nella provincia di Genova si trovano spesso a fronteggiare picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, legati non solo al turismo in senso stretto ma anche a eventi, manifestazioni e festività.
L’accordo in oggetto definisce in maniera univoca il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova, così come individuati dalla Regione Liguria tramite specifici decreti, come località a prevalente vocazione turistica. Questa definizione comporta, per i contratti a tempo determinato stipulati in tali aree da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL, l’esclusione dall’osservanza di alcune importanti disposizioni normative:
– durata massima (24 mesi) in caso di successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse partì per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, co. 2, D.Lgs n. 81/2015);
– limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato (art. 23, co. 2 lett. c, D.Lgs n. 81/2015);
– rispetto degli intervalli temporali nell’ipotesi di successione di contratti a termine (art. 21, co. 2 lett. C, D.Lgs n. 81/2015);
– rinnovo o proroga per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all’art 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 relative all’attività ordinaria o estranee ad essa (art. 21, co. 1, D.Lgs n. 81/2015).
Il datore di lavoro che intende beneficiare di queste deroghe deve indicare nel contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale e comunicare l’avvenuta applicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova tramite un apposito modulo, fornendo dettagli sull’organico, sulle specifiche dei contratti e sulle motivazioni delle assunzioni. Questa comunicazione è un requisito essenziale per la validità dell’applicazione delle speciali disposizioni.
Infine, l’accordo specifica i settori merceologici e i periodi ammessi per l’applicazione delle deroghe. Per le assunzioni effettuate dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 e durante il periodo dei saldi invernali definiti dalla Regione Liguria, le aziende di specifici settori (Alimentazione, Fiori Piante e Affini, Merci d’Uso e Prodotti Industriali, Servizi alle Imprese e alle Persone) potranno beneficiare delle disposizioni previste dall’accordo territoriale.

Riders: classificazione e tutele del lavoro per conto delle piattaforme digitali

Fornite le indicazioni utili per la ricognizione delle modalità attraverso le quali è resa l’attività dei ciclo-fattorini (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 aprile 2025, n. 9).

Alla luce dell’articolo 2 e del Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 e della Direttiva (UE) 2024/2831, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ha fornito indicazioni che possano risultare utili per una ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore dei ciclo-fattorini (cosiddetti riders) delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro. In particolare, il citato Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per questa particolare categoria di lavoratori che operano con la forma del lavoro autonomo, ovvero:

– un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;

– una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Invece, nel caso occorre prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre ai medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.

Peraltro, tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all’interno del nostro tessuto ordinamentale, la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente. In questo caso, la circolare del Ministero pone particolare attenzione alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi a esso connessi quanto all’indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.

Infine, nel documento in argomento viene affrontato il tema delle collaborazioni etero-organizzate. Infatti, tenuto conto del più volte richiamato principio della indisponibilità del tipo contrattuale, ai ciclo-fattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all’area della subordinazione, ma, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le modalità attraverso le quali è attuata si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Infine, nella circolare in questione vengono discussi i profili previdenziali (INPS), prevenzionali e assicurativi (INAIL) e si forniscono cenni sulla già citata Direttiva UE 2024/2831.

CIPL Edilizia Industria Roma: determinato l’importo dell’EVR 2025

È stato definito l’importo per l’Elemento variabile della retribuzione

L’Ance Roma e le OO.SS. sindacali provinciali si sono riunite per procedere alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti per la determinazione degli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025. La verifica è stata effettuata prendendo a confronto il triennio 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi. Il passo successivo è quello di procedere al raffronto su base triennale dei 2 parametri aziendali, vale a dire: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA. Qualora entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2018, come riportato nella tabella di seguito. 

Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 68,83
6° livello – 1a categoria 61,95
5° livello – 2a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3a categoria 44,74
2° livello – 4a categoria 40,26
1° livello – 4a categoria primo impiego 34,41
Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

Qualora uno dei 2 parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%, come riportato nella tabella di seguito.

Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 44,74
6° livello – 1a categoria 40,27
5° livello – 2a categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3a categoria 29,08
2° livello – 4a categoria 26,17
1° livello – 4a categoria primo impiego 22,37
Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale  – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

L’impresa che corrisponde l’EVR nella misura indicata nella tabella B o che non eroga l’emolumento deve inviare, entro il 15 maggio 2025, un’apposita autodichiarazione all’Ance. L’EVR spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a partire dal 1° gennaio 2025.