Fondo Fasie: disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024

Dal 2025 le certificazioni sono scaricabili solo dal sito e tramite l’accesso all’Area riservata

Il Fondo assistenza sanitaria integrativa energia ha informato i prosecutori volontari che sono disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024. Per poter scaricare il certificato serve entrare all’interno della propria Area riservata e cliccare sulla voce “documenti”. L’accesso è possibile mediante l’inserimento delle proprie credenziali, vale a dire codice fiscale e password. Mentre, per chi ancora non ha ancora effettuato la registrazione occorre seguire gli step indicati nella schermata di accesso. 
Si precisa, inoltre, che dal 2025 il certificato è scaricabile solo tramite l’Area riservata, dal sito del fondo Fasie; con l’App, invece, non è possibile acquisire la documentazione. 

Bonus psicologo: scorrimento graduatorie per l’anno 2024

Dal 15 aprile 2025 si avranno 270 giorni per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia (INPS, messaggio 9 aprile 2025, n. 1217).

Dopo il messaggio n. 811/2025, l’INPS torna sull’argomento Bonus psicologo e informa che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la citata Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.

Lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024 (allegato n. 1 al messaggio in commento) e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo.

Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare INPS n. 34/2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.

Il contributo

Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e viene erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

CIPL Edilizia Artigianato Friuli-Venezia Giulia: definiti gli importi per l’EVR 2025

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da corrispondere ai dipendenti del settore

Il 21 marzo 2025 Confartigianato Imprese e Cna Friuli-Venezia Giulia, insieme alle OO.SS. regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto un verbale di accordo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 18 del CIRL del 30 novembre 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani anche in forma cooperativa dell’edilizia e affini del Friuli-Venezia Giulia, stabilendo gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025
Sulla base dei dati verificati, confrontando i cinque indicatori del triennio 2022-2023-2024 con il triennio precedente 2021-2022-2023, è emerso che 4 parametri su 5 per il calcolo dell’EVR sono risultati positivi; pertanto, l’emolumento va corrisposto nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari previsti dal contratto. L’EVR sarà erogato in 12 quote mensili, a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, al personale in forza al 31 gennaio 2025. L’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 è riportato nella tabella di seguito.

Livello Importo EVR 2025 quota mensile Importo EVR 2025 quota oraria
7 91,69 0,53
6 81,31 0,47
5 67,47 0,39
4 62,28 0,36
3 58,82 0,34
2 51,90 0,30
1 44,98 0,26
Livello Importo EVR aggiuntivo aziendale 2025 quota mensile Importo EVR aggiuntivo aziendale 2025 quota oraria
7 53,63 0,31
6 48,44 0,28
5 39,79 0,23
4 36,33 0,21
3 34,60 0,20
2 31,14 0,18
1 25,95 0,15

CIPL Edilizia Industria Brindisi: c’è il rinnovo

Previste clausole migliorative come aumenti sull’indennità di mensa, l’indennità di trasporto e d un’indennità di vacanza contrattuale pari a 120,00 euro

Il 25 marzo è stato sottoscritto da Ance Brindisi e  Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per il rinnovo del CIPL dell’industria edile della provincia di Brindisi.
Innanzitutto, viene confermato l’ E.V.R. pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del verbale.
E’ previsto, inoltre, un aumento dell‘indennità di mensa da 0,46 euro/l’ora a 0,50 euro/l’ora, oltre all’aumento dell‘indennità di trasporto pari a 5,00 euro netti.
Stabiliti, inoltre  per i lavoratori iscritti e che abbiano maturato almeno 400 ore:
– un contributo nascita pari a 300,00 euro;
– l’erogazione di una borsa di studio in caso di laurea con 100/110, scuola media superiore con 80/100 e scuola  media inferiore con media di 8/9.
 A livello economico è prevista l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per i lavoratori assunti dal 1° febbraio 2024 pari a 120,00 euro lordi.

Approvato modello comunicazione dati per concordato preventivo biennale

Approvato il modello per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 aprile , n, 172928). 

Il D.Lgs. n. 13/2024, sulla base della delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 17 comma 2 della L. n. 111/2023), ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

 

Pertanto, l’Agenzia ha approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

 

Tale modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline o in alternativa, avvalendosi di soggetti incaricati, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.