La disciplina di accesso ai programmi formativi del Fondo per il personale dei servizi ambientali

Fornite le istruzioni operative e contabili relative alla misura prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. n. 103594/2019 (INPS, messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724).

Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1 al messaggio in commento), che disciplina le modalità di accesso al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla misura in questione. 

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

All’istanza, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cosiddetto tetto aziendale).

Infine, il messaggio in commento include le modalità di finanziamento del programma formativo e di compilazione del flusso Uniemens.

CIRL Trasporto Merci Artigianato Piemonte: sottoscritto il rinnovo

Nel nuovo contratto EER dell’1,5%, Una Tantum e premi di produttività per i lavoratori del Piemonte

Il 26 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil Piemonte, Fit-Cisl Piemonte, Uiltrasporti Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per i dipendenti delle imprese artigiane del trasporto e della logistica della Regione Piemonte.

Il settore sta attraversando una fase di profondi cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità, che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Inoltre il comparto registra carenza di personale qualificato come autisti, operatori specializzati, addetti alla movimentazione. 

Il contratto si configura come uno strumento fondamentale per garantire la tutela e la qualità del lavoro, per promuovere l’aggiornamento professionale e sostenere la competitività delle imprese.

Il CIRL introduce novità economiche per i lavoratori come:

– l’Elemento Economico Regionale che determina un aumento pari all’1,5% dei minimi retributivi vigenti;

– l’Elemento di Produttività Regionale che verrà erogato sottoforma di premio variabile, calcolato sulla base di specifici parametri legati all’andamento economico e occupazionale del settore;

– l’Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

Con tale accordo, le Parti confermano il loro impegno comune per la crescita del settore, rafforzando il ruolo delle imprese artigiane e tutelando al contempo i lavoratori del settore in Piemonte.

CCNL Gomma Industria: siglata l’intesa di rinnovo

Previsto un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro per il triennio 2026-2028

La delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme alle rappresentanze datoriali della Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici Confindustria, a poco meno di un mese dalla scadenza naturale, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028. 

Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro nel triennio. L’aumento sui minimi sarà di 195,00 euro al livello di riferimento F e diviso in 4 tranches:
– 60,00 euro da gennaio 2026;
– 60,00 euro da aprile 2027;
– 60,00 euro da aprile 2028;
– 15,00 euro da dicembre 2028.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale è previsto un aumento del contributo previdenziale del Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese di 9,00 euro.

Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno definito il rafforzamento delle relazioni industriali, con il potenziamento dell’osservatorio nazionale, impegnato anche sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione e sulla salute e sicurezza e delle transizioni. Inoltre, fondamentale l’attività dell’osservatorio sull’analisi delle dinamiche retributive e su salute e sicurezza, diversità e inclusione, fabbisogni professionali e formativi. In materia di formazione si è ottenuto il rafforzamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche formative aziendali e promuovere sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Ottenute 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende per la vigenza contrattuale.

In tema di qualificazione del mercato del lavoro, viene stabilito l’adeguamento contrattuale della durata complessiva di 24 mesi massimi di durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, attraverso le causali di legge e il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori part-time. 

Il rinnovo introduce inoltre nuove misure per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata, prevedendo l’aumento di 3 mesi, oltre a quanto previsto dalla legge, del periodo di astensione retribuita dal lavoro nel percorso di protezione, il mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi, l’accesso facilitato al lavoro agile, percorsi formativi di reinserimento. Su queste tematiche vengono confermate 4 ore annuali retribuite di formazione specifica per tutti.

Infine, in relazione al sistema classificatorio, in coerenza con i nuovi profili, saranno inserite le nuove figure determinate dalla commissione paritetica e aggiornate quelle esistenti, con l’impegno di proseguire il lavoro a partire dai comparti costruzioni nautiche, dispositivi medici e biomedicali. 

La parola ora passa ai lavoratori che voteranno l’intesa nelle assemblee nei luoghi di lavoro.

Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA

L’Agenzia delle entrate ha disposto le misure attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia previsto dal Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del D.P.R. IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2025, n. 560356).

L’emanazione del nuovo provvedimento dell’Agenzia è motivata dall’attuazione della Direttiva (UE) 2020/285 (che modifica la Direttiva 2006/112/CE riguardante il Regime Speciale per le piccole imprese), attuazione disposta tramite il D.Lgs. n. 180/2024.

Il provvedimento ha lo scopo di definire in modo specifico i controlli che l’Agenzia delle entrate è tenuta a compiere sugli adempimenti. Tali controlli riguardano sia i soggetti stabiliti in Italia che intendono beneficiare del regime di franchigia in altri Stati membri (Stati di esenzione) sia i soggetti non stabiliti che scelgono di applicare il regime di franchigia nel territorio italiano.

 

L’Agenzia delle entrate sottopone i dati contenuti nella comunicazione preventiva (resa da soggetti stabiliti in Italia) a controlli di conformità, confrontandoli con gli altri dati a sua disposizione.
I controlli riguardano la congruenza del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva rispetto a:

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, o verso la Pubbliche Amministrazioni;
  • i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e servizi verso soggetti non stabiliti;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente;
  • i dati presenti nelle dichiarazioni annuali IVA e nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Se gli importi riscontrati sono difformi da quelli comunicati, il contribuente riceve un messaggio di scarto con la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”, e può presentare una nuova comunicazione preventiva a partire dal giorno successivo.

 

I controlli verificano anche il rispetto delle soglie stabilite dal D.P.R. IVA:
1. Il volume d’affari annuo dell’Unione europea non deve essere stato superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente alla comunicazione. Se superata, la richiesta può essere ripresentata dall’anno successivo.
2. Il volume d’affari annuo dell’Unione europea non deve essere stato superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione. Se superata, la richiesta può essere ripresentata a partire dal secondo anno successivo.
3. Il volume d’affari annuo realizzato nello Stato di esenzione non deve superare la soglia prevista da tale Stato. Il superamento è verificato tramite il portale dedicato della Commissione Europea, e il contribuente potrà presentare una nuova comunicazione nei termini previsti da quello Stato di esenzione.

 

L’Agenzia verifica inoltre il rispetto dei termini per la presentazione di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una di queste soglie.

 

L’Agenzia assegna il suffisso EX al soggetto passivo, aggiungendolo al numero di partita IVA, una volta ricevuta risposta positiva dagli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto al regime. Tuttavia, se trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione uno o più Stati di esenzione non hanno risposto, l’Agenzia assegna comunque il suffisso EX, a meno che lo Stato di esenzione non abbia richiesto un termine maggiore per effettuare verifiche.

 

Le Entrate verificano, inoltre, i termini di presentazione della comunicazione trimestrale e la congruenza dei dati dichiarati, del volume d’affari e del rispetto delle soglie nazionali e unionali. La mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali comporta l’invio di messaggi agli altri Stati membri.

 

L’Agenzia disattiva tempestivamente il suffisso EX quando il soggetto passivo cessa l’attività o in caso di cessazione d’ufficio della partita IVA.

La cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni contrarie, se sono trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi pari a zero in uno o più Stati di esenzione e, contemporaneamente, non risultano trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti stabiliti in tali Stati. In questi casi, la disattivazione del suffisso EX viene notificata al contribuente nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia, e vengono inviati i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati. Per rientrare nel regime, il soggetto deve presentare una nuova comunicazione preventiva, osservando le “quarantene” eventualmente previste dagli Stati di esenzione.

 

Se l’Agenzia riceve due messaggi consecutivi dagli Stati di stabilimento dei soggetti non stabiliti, ammessi al regime di franchigia in Italia, relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali, l’Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.

Bonus psicologo: le graduatorie definitive delle domande 2025

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’ISEE più basso (INPS, messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708).

L’INPS ha comunicato che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, come previsto dall’articolo 6, comma 6 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 luglio 2025.

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale citato, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (articolo 2, comma 1 del D.I.).

Il Ministero della salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il Ministero della salute ha comunicato all’INPS che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.

Inoltre, l’INPS segnala che le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124/2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

L’utente può consultare la propria posizione nelle graduatorie tramite il sito istituzionale dell’INPS, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025 (data di pubblicazione del messaggio in commento) per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Peraltro, l’articolo 6, comma 10 del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Pertanto, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Pertanto nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.